Archivio Notarile di Stato in Genova.
Atto del notaro Giovanni Calvi, rogato in Genova il 28 settembre 1470. Foglio unico.
Giovanni Agostino Goano, arbitro eletto dalle parti, condanna Domenico Colombo e Cristoforo suo figlio, a pagare a Ieronimum de Porto (Maurizio) trentacinque lire di moneta corrente entro un anno.
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Il Ieronimum de Porto è lo stesso Géronimo del Puerto citato da Cristoforo Colombo nel codicillo scritto da lui a Segovia il 25 agosto 1505 e ratificato a Valladolid dal notaro Pietro de Hinojedo il 19 maggio 1506, dove stabilisce di pagare il debito “Primeramente a los herederos de Géronimo del Puerto, padre de Benito del Puerto, Chanceller en Genova, veinte ducados ” con la clausola di non rivelare il nome del debitore. Uno scrupolo durato trentasei anni che Cristoforo Colombo volle mantenere nell’anonimato probabilmente per l’alta carica di Ammiraglio che aveva assunto alla corte spagnola.
Nel codicillo consegnato al notaro De Hinojedo appaiono altri genovesi verso i quali Colombo aveva contratto debiti che voleva estinguere .
Atti notarili che collegano il giovane Cristoforo Colombo genovese con l’Ammiraglio scopritore del Nuovo Mondo.
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Righe 2-14
….. Nos Iohannes Augustinus de Goano, arbiter, arbitrator et amicabilis compositor et communis amicus, electus et assumptus per et inter Dominicum de Colombo et Christophorum eius filium, ex una parte, et Ieronimum de Portu, ex parte altera, vigore et ex forma compromissi in nos facti, scripti manu Iohannis Calvi notarii infrascripti, hoc anno, die…
Visis igitur dicto compromisso et bailia nobis attributa per dictas partes virtute ipsius; et audita et intellecta requisicione coram nobis verbo facta per dictum Ieronimum contra dictum Dominicum et Christoforum; responsionibus et contradictionibus coram nobis dictis, factis et allegatis per dictos Dominicum et Christoforum….
Traduzione
…… Noi Giovanni Agostino Goano, arbitro, arbitratore ed amichevole compositore e comune amico, eletto e assunto da e tra Domenico Colombo e Cristoforo suo figlio, da una parte, e Gerolamo del Porto, dall’altra parte, invigore e secondo la forma del compromesso fatto in noi, scritto di mano di Giovanni Calvi notaro infrascritto, in quest’anno, nel giorno….
Visto il detto compromesso e la facoltà a noi attribuita in virtù del medesimo dalle dette parti, e udita e intesa la requisizione fatta verbalmente in nostra presenza dal detto Gerolamo contro i detti Domenico e Cristoforo, e dette, fatte e allegate davanti a noi le risposte e le contraddizioni dai detti Domenico e Cristoforo……
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Righe 25-29
……. condemnamus et condemnatos esse pronunciamus dictos Dominicum et Christoforum, et quemlibet corum in solidum, ad dandum et solvendum dicto Ieronimo de Portu libras triginta quinque monete currentis, infra annum unum proxime venturum, omni contradicione cessante.
Traduzione
……. condanniamo, e pronunciamo e dichiariamo essere condannati i detti Domenico e Cristoforo, e ognuno di loro in solido, a dare ed a pagare al detto Gerolamo del Porto trentacinque lire di moneta corrente, entro un anno prossimo venturo, esclusa ogni contraddizione.
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